Comunicato n. 111                                      24 marzo 2009        

 

 

Ministero del Lavoro della Salute e delle

Politiche Sociali

 

UFFICIO STAMPA

 

PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE (n. 68 del 23/03/09)

L’ORDINANZA PER LA TUTELA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA

DALL’AGGRESSIONE DEI CANI

 

LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL PROVVEDIMENTO

IN VIGORE DA OGGI - 24 marzo 2009 -

       

 

 

 

 

E’ stata pubblicata ieri 23 marzo sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 l’Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. Queste le principali novità introdotte dal provvedimento entrato in vigore oggi:

 

 

ELIMINATA LA “BLACK LIST”

La nuova Ordinanza reca sostanziali novità rispetto a quelle emanate nel passato. In particolare è stato eliminato l’elenco senza riferimento scientifico in letteratura di medicina veterinaria di razze “pericolose”, in quanto non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività dei cani in base alla loro razza o loro incroci.

 

 

INTRODOTTA LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEI PROPRIETARI

Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani è stato attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari.

Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.

 

 

OBBLIGO DI UTILIZZO DEL GUINZAGLIO IN OGNI LUOGO

Viene introdotto per la prima volta l’obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.

Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.

 

 

 

 

 

PERCORSI FORMATIVI PER I PROPRIETARI DI CANI

Per favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni congiuntamente con i Servizi Veterinari delle Asl, avvalendosi anche degli Ordini professionali dei Medici Veterinari, delle Associazioni di Medici Veterinari, delle Facoltà di Medicina Veterinaria e delle Associazioni di Protezione degli Animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi  per i proprietari di cani. Tali percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione denominata patentino, divengono obbligatori per i proprietari di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica identificati a livello territoriale.

 

 

REGISTRO DEI CANI MORSICATORI E CON PROBLEMI DI COMPORTAMENTO A CURA DELLE ASL

I Servizi Veterinari, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.

 

 

RUOLO DEI MEDICI VETERINARI LIBERO PROFESSIONISTI

Per la prima volta in Italia viene conferito un ruolo anche ai medici veterinari libero professionisti in materia di prevenzione. A loro infatti spetta l’informazione dei proprietari di cani che transitano dalle loro strutture rispetto alla possibilità o alla necessità di conseguire “il patentino”. Inoltre vengono posti in rete con i Servizi Veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni a rischio a tutela della salute pubblica.

 

 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER CANI ISCRITTI NEL REGISTRO

I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

 

 

OBBLIGO DELLA RACCOLTA DELLE FECI

E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

 

 

ALTRI DIVIETI

Confermato il divieto di addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani, le operazioni di selezione ed incrocio tese allo stesso fine, la pratica del doping, gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell’animale (recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), fatto salvi gli interventi curativi certificati dal medico veterinario.

 

 

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani pubblicata il 23 marzo 2009, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68.

 

 

Testo dell’Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata il 23 marzo 2009, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68.

 

 

Art. 1.

 

1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.

 

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

 

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a)      utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b)      portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c)      affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d)      acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e)      assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

 

4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.

 

5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.

 

6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

 

7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.

 

8. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

 

 

 

 

 

 

Art. 2.

 

1. Sono vietati:

a)      l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;

b)      qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

c)      la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d)      gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

1.      recisione delle corde vocali;

2.      taglio delle orecchie;

3.      taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;

e)      la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

 

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

 

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.

 

4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

 

Art. 3

 

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od aggressione

i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

 

2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

 

3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comm 2.

 

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

 

 

 

 

Art. 4

 

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:

a)      ai delinquenti abituali o per tendenza;

b)      a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c)      a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d)      a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

 

Art. 5

 

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

 

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

 

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.

 

Art. 6

 

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.

 

Art 7

 

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

 

 

 

         ---------------------------------------//////////////////////------------------------------------------------      

 


Top                                                                                           Home Page

Seguici su